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Comitato Interventi in Aree Agricole

Aree agricole e aree agricole di pregio

Il Piano urbanistico provinciale (Pup), approvato con Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5, ha introdotto un regime di particolare tutela per le aree agricole, individuando in cartografia le aree agricole e le aree agricole di pregio. Esse sono poi disciplinate dall´art. 37 e dell´art. 38 delle norme di attuazione del Pup.

Istituzione e funzioni del Comitato per gli interventi nelle aree agricole

Inoltre, ai sensi dell´art. 62, comma 9, della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica), è stato istituito il Comitato per gli interventi nelle aree agricole. Il Comitato ha il compito di rilasciare l´autorizzazione all´edificazione nei casi previsti all´art. 48, comma 4, delle norme d´attuazione del Pup.Nei medesimi casi l´autorizzazione paesaggistica, ove prevista, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio ed è resa nella riunione del Comitato dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in tema di urbanistica, ai sensi dell´art. 62, comma 10bis, della legge urbanistica.

Ne consegue che le pratiche che ricevono parere favorevole dal Comitato non necessitano di autorizzazione paesaggistica, essendo la stessa assorbita nel medesimo parere. Inoltre, ai sensi della delibera della G.P. n. 2706 del 13 novembre 2009, al Comitato è stato attribuito anche il compito di rilasciare l´autorizzazione all´installazione di impianti fotovoltaici finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi, in assenza di un legame funzionale e pertinenziale con l´edificio esistente, qualora collocati su edifici ricadenti nelle aree agricole od agricole di pregio.

Infine, l´art. 148, comma 7bis della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, affida al Comitato anche il rilascio dell´autorizzazione per gli interventi di recupero ed i piani attuativi di cui al comma 8 dell´art. 62, riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall´attività agricola, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici.